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Il Senato nella seduta del 4 dicembre 2014 ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce nel codice penale l’art. 648-ter.1, delitto di autoriciclaggio.
autoriciclaggio
Con questo nuovo articolo viene punito colui che ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare concretamente con la sua condotta l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si tratta quindi di un reato proprio.

La punibilità del reimpiego di denaro beni ed altre utilità è circoscritta ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Inoltre, il quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, stabilisce che “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.