Dal 1° aprile 2015, un cittadino dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e gli stranieri in generale in cerca di un impiego in Svizzera possono ottenere un permesso di soggiorno soltanto se dispongono di mezzi finanziari sufficienti per sovvenire ai propri bisogni.
La modifica dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) adottata dal Consiglio federale menziona esplicitamente questo principio.
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE (ALC) subordina peraltro al rispetto di tale principio il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata in vista della ricerca di un impiego ed armonizza la prassi a livello svizzero per garantire la certezza del diritto.
La modifica dell’OLCP è stata sottoposta a consultazione presso i Cantoni e gli ambienti interessati. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore delle modifiche proposte.