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Il 20 marzo 2015 il Parlamento ha adottato le modifiche del Codice penale e del Codice penale militare volte ad attuare l’iniziativa popolare “per l’espulsione degli stranieri che commettono reati”; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2015. Il Consiglio federale ha fissato al 1° ottobre 2016 l’entrata in vigore delle disposizioni legali dell’iniziativa espulsione. Una clausola per i casi di rigore permette tuttavia ai giudici di tenere conto delle situazioni particolari, ad esempio degli stranieri di seconda generazione.
Catania Architettura CH
Le nuove disposizioni di legge sull’attuazione dell’iniziativa espulsione prevedono una normativa decisamente più severa di quella attuale per l’espulsione di criminali stranieri. Il giudice ordina un’espulsione obbligatoria, compresa tra 5 e 15 anni, in caso di recidiva di 20 anni o a vita, se uno straniero è stato condannato per un reato chiaramente definito. L’elenco dei reati comprende in particolare crimini in cui persone sono uccise, gravemente ferite o in cui è minacciata la loro vita o integrità, reati sessuali gravi e tutti i crimini contro il patrimonio.

Il giudice può in via eccezionale rinunciare a disporre l’espulsione obbligatoria se questa comporterebbe un caso di rigore grave per lo straniero e se gli interessi pubblici all’espulsione non prevalgono sugli interessi privati dello straniero a restare in Svizzera. Occorre tenere conto della situazione particolare degli stranieri che sono nati o cresciuti in Svizzera.

Il giudice può ordinare un’espulsione anche in tutti gli altri crimini e delitti previsti dal Codice penale e dal diritto penale accessorio. Questa sanzione, compresa tra 3 e 15 anni, non è obbligatoria, ma è presa sulla base di un esame approfondito del singolo caso.