Di recente (25 novembre 2015) è entrata in vigore la legge che recepisce in Italia la direttiva europea del 2003 (D.Lvo 33/2003) sui turni ed i riposi obbligatori dei camici bianchi, degli infermieri e degli ostetrici. In base alla quale nessuno deve lavorare più di tredici ore di fila e tutti hanno diritto ad uno stacco di almeno 11 ore tra un turno e l’altro ed a 24 ore consecutive a settimana di riposo.
Ma la “Legge é rivolta esclusivamente al personale medico dipendente” e non coinvolge i medici di Continuità Assistenziale che, invece, come fattispecie della più ampia categoria dei medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali, sono liberi professionisti convenzionati con le ASL.
Lo dice la sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 18975 del 24 settembre 2015, la quale afferma che il rapporto di convenzionamento fra ASL e medici convenzionati sia un rapporto libero-professionale “che si svolge su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo … e che dà luogo a posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo”.