Gentile Redazione,
Ho letto che il 18 maggio é stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 maggio 2016, n. 69 che ratifica l’esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi’ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.
Con questo atto la Svizzera sarà finalmente fuori dalla black list avendo rinunciato al segreto bancario?
Grazie per le Vostre sempre precise puntualizzazioni.
H.B.
Roma
Gentile lettore,
Le ricordiamo che il nostro operato, webmaster, redazione e consulenti, è assolutamente gratuito e volontario a disposizione della Comunità Svizzera per questa ragione vengono pubblicati sul sito, una volta mese, un quesito posto per ogni rubrica, con la relativa risposta che sia di interesse generale.
Per il sostegno delle nostre attività sono graditi “versamenti liberali” da effettuare mediante bonifico sul nostro c/c bancario IBAN: IT 50 Q 05216 03216 000000005712 – Credito Valtellinese, intestato a Circolo Svizzero.
******************
La Convenzione per evitare le doppie imposizioni firmata a Roma il 9 marzo 1976 ed entrata in vigore il 27 marzo 1979 verrà presto aggiornata. Il protocollo di modifica firmato a Milano il 23 febbraio 2015, che introduce tra l’altro disposizioni sullo scambio di informazioni in conformità a quanto indicato dall’OCSE, è stato infatti ratificato dall’Italia con la legge n. 69 del 4 maggio 2016. In Svizzera il protocollo è stato ratificato in dicembre dal Consiglio Nazionale e il 1° marzo 2016 dal Consiglio degli Stati. Per la ratifica definitiva occorrerà attendere ancora: il protocollo sottostà a referendum facoltativo. Se questo non viene indetto entro metà giugno (100 giorni dalla 2. ratifica) la ratifica sarà dunque efficace.
A questo punto la Svizzera non figurerà più nella black list? Niente affatto! L’Italia dispone almeno di tre black lists…
Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2002 – lista Paesi per cui scatta la regola dell’indeducibilità dei costi;
Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001 – lista Paesi per cui scatta la regola sulle Cfc (aggiornato con le modifiche apportate dal DM 30 marzo 2015);
Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999 – lista Paesi per cui scatta l’inversione dell’onere della prova per la residenza.
La contropartita al ‘sacrificio’ del segreto bancario al momento ha portato a far uscire la Svizzera dalla black list solo ai fini della voluntary disclosure.
Per i proprietari di immobili in Svizzera però presto potrebbe cambiare il calcolo della base imponibile ai fini dell’IVIE. Attualmente il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente il valore di acquisto dell’immobile, ma per i paesi appartenenti alla Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni si utilizza prioritariamente il valore catastale (Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012).
Per le imprese che operano con la Svizzera i tempi per vedere una riduzione degli adempimenti connessi ai paesi inclusi nelle black lists saranno sicuramente molto più lunghi.