L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria rende noto che nel 2015 è aumentato di 75.000 unità il numero di animali utilizzati a scopi sperimentali rispetto al 2014.
Questo aumento del 12,5 % è sostanzialmente legato a singoli studi condotti su un gran numero di animali da laboratorio, in particolare pesci (+ 23 000), anfibi (+ 25 000), pollame (+ 11 000) e topi geneticamente modificati (+ 22 000).
L’aumento è strettamente legato al tipo di esperimento. Alcuni esempi riguardano le analisi relative alla forma di detenzione e al foraggiamento effettuate su grandi effettivi di pollame od i progetti di conservazione delle specie relativi alla diffusione di anfibi.
Nell’ambito di un progetto sugli anfibi, ad esempio, sono stati allevati in laboratorio 23.000 girini. Gli animali sono stati poi liberati in diversi luoghi e tenuti sotto osservazione. Lo scopo era di riconoscere i fattori che influiscono sullo sviluppo degli anfibi in condizioni ambientali diverse.
Gli aggravi subiti dagli animali da laboratorio sono classificati in quattro livelli di gravità, da 0 a 3. Negli esperimenti con un livello di gravità 0 – come ad esempio quelli incentrati sull’alimentazione o sulla detenzione – agli animali non sono inflitte sofferenze. Gli esperimenti con un livello di gravità 3 comportano invece notevoli aggravi. Nel 2015 oltre tre quarti degli animali non ha subito alcun aggravio oppure solo minimo. Circa il 21 % degli animali rientrava nel livello 2 e il 2 % nel livello 3.
La legge svizzera sulla protezione degli animali (LPAn) disciplina tra le altre cose gli esperimenti sugli animali (art. 17–20 LPAn). Per tutti gli interventi e le pratiche svolte su animali a scopo sperimentale deve essere inoltrata domanda alle autorità cantonali. In tale sede, i ricercatori devono essere in grado di provare che i vantaggi per la società tratti dagli esperimenti sono tali da giustificare le sofferenze arrecate agli animali (ponderazione degli interessi). Devono inoltre dimostrare che non esistono metodi alternativi e che limiteranno al massimo gli aggravi arrecati agli animali. Le domande sono esaminate da una commissione cantonale per gli esperimenti composta di specialisti e incaricati della protezione degli animali. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) esercita l’alta vigilanza e al tempo stesso ha diritto di ricorso contro le autorizzazioni cantonali (art. 25 e 40 LPAn).