Buonasera,
Mi permetto di scrivere al vostro circolo in quanto vorrei gentilmente porvi un quesito in termini di fisco. Sono cittadina italiana e nel mese di luglio 2015 mi sono trasferita in Svizzera per motivi di lavoro con conseguente cambio di residenza.
Fino al 21 luglio 2015 ho lavorato presso la mia precedente azienda in Italia e a partire dal 1 agosto 2015 ho iniziato a lavorare con contratto di lavoro in Svizzera.
Mi sono iscritta all’anagrafe in Svizzera in data 29 luglio 2015 e ottenuto il permesso di soggiorno B in data 30 luglio 2015. Successivamente ho effettuato l’iscrizione all’AIRE in data 18 settembre 2015.
Il mio quesito fa riferimento a cosa deve essere dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2015.
Sono proprietaria di un immobile in Italia , attualmente in affitto da quattro anni, e quindi ogni anno compilo la dichiarazione dei redditi per pagare le tasse.
Secondo il vostro parere, in sede di compilazione del modello Unico 2015, oltre a dichiarare l’appartamento e il reddito da lavoro percepito in Italia dal 1 gennaio 2015 al 21 luglio 2015, devo dichiarare anche il reddito percepito in Svizzera dal 1 agosto 2015 al 31 dicembre 2015?
L’articolo 2, comma 2 del Tuir considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) hanno avuto in Italia, alternativamente, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente o il proprio domicilio civilistico o la propria residenza civilistica.
Tuttavia se non erro, sono a conoscenza di una specifica Convenzione contro le Doppie Imposizioni fra Italia e Svizzera, la quale regolamenta la cosiddetta “residenza parziale” durante l’anno fiscale considerato (o frazionamento del periodo d’imposta). Il punto 3 del protocollo d’intesa allegato alla convenzione prevede infatti che “se una persona fisica è considerata residente dello Stato contraente in base all’articolo 4 soltanto per una frazione dell’anno ed è considerata residente dell’altro Stato contraente per il resto dell’anno, l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio. Nell’altro Stato, l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio”.
In base a tale Convenzione quindi, nel Modello Unico 2015 dovrei dichiarare allo Stato Italiano l’appartamento e i redditi prodotti in Italia fino al 21 luglio 2015 ma non i redditi prodotti in Svizzera dal momento che a partire dal 30 luglio 2015 (o eventualmente dal 18 settembre 2015 se fa fede l’iscrizione all’AIRE) ero fiscalmente residente in Svizzera.
Ringrazio in anticipo per la vostra cortese attenzione,
Cordiali saluti
A.F. – (Svizzera)
Gentile Lettore,
Le ricordiamo che il nostro operato, webmaster, redazione e consulenti, è assolutamente gratuito e volontario a disposizione della Comunità Svizzera per questa ragione vengono pubblicati sul sito, una volta mese, un quesito posto per ogni rubrica, con la relativa risposta che sia di interesse generale.
Per il sostegno delle nostre attività sono graditi “versamenti liberali” da effettuare mediante bonifico sul nostro c/c bancario IBAN: IT 50 Q 05216 03216 000000005712 – Credito Valtellinese, intestato a Circolo Svizzero.
*********
Gentile Signora,
nel caso in questione ritengo, come già correttamente asserito nella sua lettera, sia opportuno far riferimento al trattato contro le doppie imposizione Italia-Svizzera. In particolare il quarto comma dell’art 4 del Trattato prevede espressamente che la persona fisica che abbia trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro “spezzi” la propria residenza fiscale fra i due Stati, a partire dalla data del trasferimento del domicilio. Nello specifico l’articolo al comma 4 stabilisce che: “La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data.”
Pertanto a conferma di quanto già espresso da lei ritengo che il reddito di lavoro dipendente debba essere ripartito fra i due paesi in base al relativo periodo di residenza. Diverso è il discorso per il reddito da immobili per il quale non è determinante il domicilio e quindi, in base all’art. 6 della stessa Convenzione, è imponibile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati con l’obbligo di dichiarazione anche in Svizzera tenendo presente le misure per evitare che su tale reddito si verifichi una doppia imposizione.
Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21
00198 Roma