La sentenza della Corte del 14 giugno 2017 sancisce delle definizioni e denominazioni di vendita per il “latte” e i “prodotti lattiero-caseari” e vieta l’utilizzo di questi termini per la promozione e la commercializzazione di alimenti esclusivamente vegetali.
La Corte, dopo aver definito cosa si intende per “latte” e prodotti “lattiero-caseari”, stabilisce che, al di fuori dei prodotti elencati, ”non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero caseario”.
Il termine “latte” non può essere utilizzato per un “prodotto puramente vegetale” perché verrebbe meno la tutela della produzione e della commercializzazione che è, assieme a “proteggere i consumatori”, scopo delle disposizioni della Corte; perché “in mancanza di una siffatta limitazione …tali denominazioni non permetterebbero più …di identificare in maniera certa i prodotti che presentano le caratteristiche …legate alla composizione naturale del latte animale, circostanza incompatibile con la protezione dei consumatori, a causa del rischio di confusione che ne deriverebbe”, questo malgrado il “latte” di origine vegetale sia in commercio da decine di anni e le vendite siano in continua crescita.
In Italia, per quanto le associazioni di produttori si siano dette soddisfatte, il problema non sussiste in quanto, cosa si intende con “latte” è già definito dal Regio decreto n. 994/1929 così come il Regio decreto n. 2033/1925 definisce cosa si deve intendere per “prodotti lattiero caseari”.
