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Il Consiglio federale intende attuare l’articolo costituzionale sul divieto di dissimulare il viso in una nuova legge federale. Questa legge prevede di punire con una multa fino a 1000 franchi chi dissimula il proprio viso in un luogo accessibile al pubblico.

In sede di consultazione è stata accolta con favore la proposta del Consiglio federale di attuare a livello federale, l’articolo costituzionale sulla dissimulazione del viso, accolto in votazione popolare il 7 marzo 2021 (il Consiglio federale deve elaborare la legislazione d’esecuzione entro due anni dalla votazione popolare). È stato invece criticato l’inserimento della nuova disposizione nel Codice penale, pertanto il Consiglio federale propone al Parlamento di attuarla in una legge a sé stante. Questa soluzione tiene meglio conto del senso e dello scopo del divieto di dissimulare il viso, il quale mira infatti a garantire la sicurezza e l’ordine pubblici. La sanzione resta in secondo piano.

La nuova legge vieta di dissimulare il viso in tutti i luoghi accessibili al pubblico. Chi non rispetta tale divieto è punito con una multa che ammonterà al massimo a 1000 franchi, e non a 10 000 come inizialmente proposto nella consultazione.

Il divieto di dissimulare il viso non si applica sugli aerei in Svizzera e all’estero e neppure nei locali diplomatici e consolari. Il viso può essere dissimulato nei luoghi di culto e in altri luoghi sacri. Inoltre la nuova legge prevede una serie di deroghe, ad esempio è ancora permesso dissimulare il viso per ragioni inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. Lo si può fare anche per spettacoli artistici e di intrattenimento e per scopi pubblicitari.

Con un’ulteriore eccezione il Consiglio federale intende conciliare il divieto di dissimulare il viso ed i diritti fondamentali della libertà di opinione e di riunione garantiti dalla Costituzione. L’autorità competente può previamente autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se necessari per la propria incolumità nell’esercizio di tali diritti fondamentali ed a condizione che non vengano compromessi la sicurezza e l’ordine pubblico.

fonte: Dipartimento federale di giustizia e polizia
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