La Corte Europea ha condannato la Confederazione Elvetica per aver violato i diritti umani in ambito ambientale.
L’associazione Anziane per il clima Svizzera – associazione creata per promuovere e mettere in atto misure effettive di protezione del clima – e quattro donne aderenti all’associazione e con più di 80 anni, si sono rivolte alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) lamentando che i loro problemi di salute, che già influiscono sulle loro esistenze, si aggravano durante le ondate di calore, peggiorando le loro condizioni di vita e il loro benessere. Le Anziane per il clima ritengono che le autorità svizzere, nonostante gli obblighi che impone loro la Convenzione dei diritti umani, non adottano misure sufficienti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.
La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso “Verein KlimaSeniorinnen Schweiz ed altri contro la Svizzera”, ed ha riconosciuto con una maggioranza di sedici voti contro uno, la “violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea diritti umani, e, all’unanimità, la violazione dell’articolo 6 § 1 (accesso a un tribunale)”.
“La Corte afferma che l’articolo 8 della Convenzione sancisce il diritto ad una tutela effettiva autorità statali, contro i gravi effetti dannosi dei cambiamenti climatici sulla vita, sulla salute, benessere e qualità della vita.”
La Corte conclude che la Confederazione Svizzera è venuta meno agli obblighi (“obblighi positivi”) previsti dalla Convenzione in relazione al cambiamento climatico. Inoltre, la Svizzera non ha raggiunto i suoi obiettivi passati di riduzione delle emissioni di gas serra (GES). Pur riconoscendo che le autorità le autorità nazionali godono di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda l’applicazione della legislazione e delle misure, la Corte rileva che le autorità svizzere non hanno agito in modo tempestivo e appropriato per progettare, sviluppare e implementare la legislazione e le misure pertinenti per ridurre le emissioni.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che alla denuncia dell’associazione si applicasse l’articolo 6 § 1 della Convenzione per quello che riguarda l’effettiva attuazione delle misure di mitigazione previste dal diritto interno in vigore. La Corte ha constatato che i tribunali svizzeri non hanno spiegato in modo convincente perché hanno ritenuto che non fosse necessario esaminare la fondatezza delle denunce di l’associazione richiedente. Detti tribunali non hanno tenuto conto dei dati scientifici preoccupazioni indiscutibili riguardo al cambiamento climatico e non hanno preso sul serio le denunce avanzate.