Le norme di esecuzione della legge sulla protezione del patrimonio naturale e paesaggistico sono state adottate dal Consiglio di Stato del Canton Vaud. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2024.
La legge sulla tutela del patrimonio naturale e paesaggistico (LPrPNP), entrata in vigore il 1° gennaio 2023, si inserisce nella volontà del Consiglio di Stato di fornire risposte forti al declino della biodiversità e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Questa nuova legge permette di tutelare meglio il patrimonio arboreo negli spazi edificati e di intensificare la lotta contro la proliferazione di organismi esotici invasivi. I regolamenti di attuazione specificano la messa in opera concreta di questo nuovo quadro giuridico pre implementare le sue misure e chiarire le responsabilità tra Comuni, Cantone e proprietari privati.
L’LPrPNP definisce i principi generali e i meccanismi volti a mantenere e rafforzare gli elementi che svolgono un ruolo chiave nella conservazione della biodiversità nel territorio vodese, compreso lo spazio edificato.
Arrestare il collasso della biodiversità è una delle maggiori sfide del 21° secolo. In Svizzera più di un terzo delle specie conosciute di animali, piante e funghi sono minacciate o già estinte a causa delle attività umane. Da diversi anni il Canton Vaud è impegnato con determinazione nella promozione e nella migliore conservazione della biodiversità sul suo territorio.
Il regolamento cantonale chiarisce le disposizioni e le misure che devono essere adottate dai comuni, dai servizi statali di gestione del territorio e dai privati per conciliare le questioni legate alla protezione della natura.
Per supportare i diversi soggetti interessati e facilitare le procedure amministrative, vengono messi a disposizione elenchi delle autorizzazioni necessarie, schede esplicative e modulistica. I punti salienti e le informazioni importanti derivanti dalla legge sono raggruppati nella sezione «Protezione del patrimonio naturale» del sito vd.ch al seguente indirizzo: vd.ch/protezione-natura.
Con la LPrPNP l’ambito di tutela del patrimonio arboreo – che già prendeva in considerazione alberi, siepi e boschetti – è stato esteso agli arbusti nella zona agricola e agli alberi da frutto ad alto fusto, al di fuori dei frutteti produttivi.
A seguito di una mozione presentata lo scorso autunno, il Consiglio di Stato ha inoltre rivisto l’articolo 15 della legge semplificando le procedure amministrative in caso di abbattimento – revisione adottata dal Gran Consiglio il 26 marzo 2024 e che entrerà in vigore anch’essa il 1 luglio 2024.
Oltre al quadro federale, il regolamento stabilisce anche l’elenco delle specie vegetali e animali protette a livello cantonale. Il regolamento specifica inoltre le condizioni per la raccolta di funghi, piante o anche minerali e le autorizzazioni necessarie quando tali attività vengono svolte a scopo di lucro.
Inoltre, il regolamento fornisce l’elenco delle specie esotiche invasive di cui è vietata la piantagione.
Fonte: www.vd.ch