Nella sua seduta del 27 novembre 2024, il Consiglio federale ha decretato l’entrata in vigore dell’ordinanza sulla protezione del clima al 1° gennaio 2025 in concomitanza con la legge sul clima e l’innovazione (LOCli). La LOCli sancisce per legge gli obiettivi climatici a lungo termine della Svizzera. L’ordinanza sulla protezione del clima precisa in particolare gli strumenti di incentivazione previsti dalla LOCli per l’industria e il settore degli edifici.
La legge sul clima e l’innovazione (LOCli) sancisce per legge gli obiettivi climatici della Svizzera, in particolare l’obiettivo delle emissioni nette pari a zero entro il 2050 e gli obiettivi parziali per i periodi 2031-2040 e 2041-2050. La LOCli è è quindi determinante per la futura impostazione della politica climatica e definisce al contempo il quadro per il suo ulteriore sviluppo. L’ordinanza sulla protezione del clima (OOCli) disciplina in particolare gli strumenti di incentivazione previsti dalla LOCli per l’industria e il settore degli edifici come pure le misure nell’ambito dell’adattamento ai cambiamenti climatici e dell’orientamento in funzione del clima dei flussi finanziari. Nella sua seduta del 27 novembre 2024, il Consiglio federale ha decretato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2025 dell’OOCli, in contemporanea con la LOCli.
La LOCli include un programma per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a olio, a gas naturale ed elettrici con sistemi rispettosi del clima e rinnovabili come pure per misure nel settore dell’efficienza energetica. L’OOCli stabilisce le condizioni per la promozione, con un accento sui settori in cui l’attuale promozione non dà ancora i risultati sperati. In linea con la LOCli, vengono così sostenute in via prioritaria le case plurifamiliari. Un’altra priorità è la sostituzione degli impianti di riscaldamento elettrici inefficienti con sistemi di riscaldamento moderni a energie rinnovabili.
La LOCli promuove inoltre fino al 2030 tecnologie e processi innovativi volti a ridurre le emissioni di gas serra o il prelievo e lo stoccaggio di CO₂. Le imprese possono beneficiare di questa promozione se allestiscono un cosiddetto cronoprogramma per un bilancio netto pari a zero e vi riportano le misure da promuovere. L’OOCli precisa altri criteri di promozione e la procedura per la concessione degli aiuti finanziari.
L’OOCli disciplina anche la nuova rete «Adattamento ai cambiamenti climatici», che rafforza il collegamento di Confederazione, Cantoni, Comuni, economia e scienza e serve ad armonizzare le rispettive strategie e misure e su questa base sancisce giuridicamente i test climatici volontari per il settore finanziario che servono al Consiglio federale per verificare regolarmente i progressi compiuti in relazione al contributo del settore finanziario al raggiungimento degli obiettivi della LOCli.
Fonte: Ufficio federale dell’ambiente UFAM
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