A partire dal primo semestre del 2024, le persone fisiche potranno acquisire un nome di dominio .swiss, a condizione che siano svizzere o residenti in Svizzera.
Anche le ditte individuali non iscritte nel registro di commercio, come gli architetti o gli artigiani, devono poter acquisire un nome di dominio “.swiss”. L’intera comunità svizzera avrà quindi accesso a uno spazio di nominazione sicuro e di qualità ad essa dedicato.
Per ottenere un nome di dominio .swiss, una persona fisica dovrà adempiere alcune condizioni: la denonimazione richiesta dovrà, in linea di massima, contenere uno o più cognomi o altri cognomi attestati nel registro dello stato civile. Oltre a ciò, i cittadini svizzeri domiciliati all’estero potranno utilizzare i propri nomi di dominio .swiss unicamente a scopo privato, associativo o caritativo. Ossia, chi non dispone di una sede o un centro amministrativo in Svizzera non potrà utilizzare un’indicazione di provenienza come il dominio .swiss per delle attività commerciali svolte all’estero.
Al suo lancio nel 2016, l’attribuzione dei nomi di dominio .swiss è stata riservata alle imprese iscritte nel registro di commercio aventi la sede e un centro amministrativo in Svizzera, agli enti pubblici o ad altre organizzazioni di diritto pubblico, nonché ad associazioni e fondazioni svizzere. Ciò ha impedito una corsa al dominio .swiss e ha dato all’UFCOM, in quanto gestore del registro, la possibilità di effettuare dei controlli preventivi che garantiscono la qualità e la sicurezza di questo dominio Internet.
La revisione dell’ODIn (ordinanza sui domini Internet) mira altresì a rafforzare la lotta contro la cibercriminalità. In caso di sospetto di abuso per mezzo di un dominio Internet “.ch” o “.swiss”, il titolare del nome di dominio in questione avrà soltanto 10 giorni, e non più 30 come ora, per identificarsi e indicare, se necessario, un indirizzo postale valido in Svizzera. Ai nomi di dominio registrati da meno di 90 giorni verrà applicata una disposizione supplementare, per cui se vi sono motivi fondati di supporre che il titolare utilizzi il nome di dominio a scopo illecito, il gestore del registro potrà bloccare il nome di dominio in questione per 10 giorni, e revocarlo se il titolare non si identifica conformemente entro questo termine.
Fonte: Segreteria generale DATEC
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